Attività e procedimenti

Tipologie di procedimento

Tabella dei procedimenti

  • Gestione domande di iscrizione e assegnazione delle alunne e degli alunni alle sezioni e classi (DGP n. 1083/2021; DGP n. 251/2020)

  • Verifica stato vaccinale (DL n. 73/2017) Per le scuole primarie e secondarie di I e II grado si tratta di adempimenti/scambio dati Per gli ipc: procedimento – quando deve essere decretata la decadenza dall’ iscrizione alla SI

  • Verifiche, valutazione e scrutini (DGP n. 1020/2011; DGP n. 1168/2017; DGP n. 1027/2018)

  • Ammissione alla classe successiva (LP n. 5/2008, LP n. 11/2010, DGP n. 1168/2017, DGP n. 1020/2011)

  • Somministrazione di farmaci (DGP n. 1592/2013; Nota MIUR 2312 del 25.11.2005)

  • Trasferimenti ad altra scuola (DGP n. 1083/2021)

  • Esami di Stato e diploma (D.lgs. n. 62/2017, DPP n. 13/2018, DGP 1027/2018 scuole professionali)

  • Procedimenti disciplinari alunne e alunni (DGP n. 2523/2003)

  • Assunzione diretta personale docente da messa a disposizione (LP n. 12/2000; LP n. 24/1996)

  • Conferimento di incarichi aggiuntivi al personale docente (TU personale docente 2003)

  • Autorizzazione di incarichi extraservizio (DPP n. 3/2016)

  • Procedimenti disciplinari personale docente e amministrativo D.lgs. n. 165/2001; LP n. 6/2015, DGP n. 1382/2017)

  • Concessione utilizzo palestra per attività extrascolastiche (DPP n. 22/2018; DPP n. 2/2008)

  • Attività negoziale: acquisto di beni, servizi, lavori (LP n. 16/2015; D.lgs. 50/2016)

  • Accesso agli atti (DPP n. 4/2020)

  • Accesso civico (DPP n. 4/2020)

  • Adozione di libri di testo (LP n. 20/1995)

  • Gestione libri in comodato d’uso (LP n. 7/1974)

  • Elaborazione del PTOF (LP n. 12/2000)

  • Gestione amministrativo-contabile (DPP n. 38/2017)

Monitoraggio dei tempi procedimentali

L'obbligo di pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali, originariamente previsto dall’articolo 24, comma 2 del decreto legislativo n. 33/2013, è stato abrogato con decreto legislativo n. 97/2016.

 

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati

Ai sensi dell’art. 5 della legge provinciale n. 17/1993:

(1) I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza e la residenza possono essere comprovati mediante esibizione dei relativi documenti di riconoscimento. È comunque fatta salva per l’amministrazione la facoltà di verificare nel corso del procedimento la veridicità e l’autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento.(2)  Per quanto concerne i fatti, gli stati e le qualità personali necessari all’istruttoria del singolo procedimento nonché i fatti che siano a diretta conoscenza della persona interessata, e con la sola eccezione di quelli previsti al comma 8, le strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, sono tenute ad accettare, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sottoscritta dalla persona interessata.(3)  Qualora la persona interessata dichiari che fatti, stati e qualità personali sono attestati in documenti già in possesso delle strutture organizzative di cui al comma 2, e ne indichi gli elementi indispensabili per il loro reperimento, il responsabile del procedimento provvede d’ufficio all’acquisizione degli stessi o di copia di essi. Sono altresì accertati d’ufficio i fatti, gli stati e le qualità personali che l’amministrazione procedente o un’altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare. […].